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TELECAMERE SCUOLE RSA: Obbligo ?

FOCUS: SORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA

È all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato un disegno di legge, il ddl n. 264, per l’installazione delle telecamere nelle scuole materne, case di riposo per anziani e strutture di accoglienza e cura per disabili. Non è la prima proposta di tal genere che si affacci nel panorama normativo italiano: come facilmente intuibile, dati i fatti di cronaca che talvolta riferiscono di episodi di maltrattamenti ai danni di bambini, anziani e disabili, da tempo si ritiene che la videosorveglianza possa contribuire a tutelare i soggetti deboli, garantendo loro la sicurezza di un trattamento adeguato e rispettoso delle loro esigenze e alle famiglie la tranquillità di sapere i loro cari in giuste condizioni di cura ed accudimento.
Nella legge di conversione del decreto-legge c.d. “sblocca cantieri” (1), all’art. 5-septies, è stata persino prevista la copertura finanziaria, attraverso un fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture suddette.
Tuttavia, nonostante le coperture economiche, il contrasto tra chi crede nella videosorveglianza, se non altro come deterrente, e chi ne vede solo i risvolti negativi, non è ancora risolto e per vari motivi, che vanno dall’impatto sulla privacy al pericolo di snaturare il rapporto educativo tra insegnanti e alunni.
Alla data del 17 ottobre 2023, infatti, in Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione del disegno di legge non è stata calendarizzata. Il testo, già approvato un anno fa alla Camera, prevede l’installazione di telecamere a circuito chiuso, le cui registrazioni saranno visibili solo alle forze di polizia e dietro denuncia; le immagini dovranno essere criptate e conservate per sei mesi all’interno di un server dedicato, con modalità atte a garantire la protezione dagli accessi abusivi.
Data la presenza di lavoratori, è anche necessario l’accordo con la rappresentanza sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, secondo le previsioni del novellato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: il solo consenso del lavoratore all’installazione dell’impianto sul luogo di lavoro non è sufficiente, in quanto la posizione di subalternità rispetto al datore di lavoro non ne renderebbe libero il consenso.
L’art. 35 GDPR, inoltre, obbliga il titolare del trattamento dati anche a redigere una valutazione d’impatto privacy, strumento introdotto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) fondamentale per valutare i rischi e le opportunità derivanti da tale trattamento, considerando la presenza di interessi confliggenti: da un lato la tutela dell’incolumità fisica dei minori, dall’altro la riservatezza degli stessi.
La proposta di legge attuale prevede che le immagini, cifrate al momento dell’acquisizione già all’interno delle telecamere (privacy by design, art. 25 GDPR), siano visionabili solo dalle forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia.
Esse dovranno essere custodite su server locali, non collegati alla rete internet, in modo da ridurre al minimo le possibilità di accesso e diffusione illeciti (cosiddetto data breach). In tal modo la visione delle immagini è riservata esclusivamente alle autorità.
In sintesi, mentre il disegno di legge n. 264 è ancora in fase di esame, l’emendamento al decreto Sblocca Cantieri ha già introdotto l’obbligo delle telecamere negli asili e nelle case di cura.